sabato 10 marzo 2012

Concorsi a pubblici impieghi. Titoli di valutazione.

Consiglio di Stato  sez. IV,  23 febbraio 2012,  n. 1042
Con non molta diligenza rispetto alle previsioni del bando l'appellante si era limitata nella domanda di ammissione ad un concorso per dirigente ad indicare i titoli: "capo sezione accertamento,.. verifiche contabili,.... studi di settore..., frequenza a corsi di qualificazione professionale, capo sezione e reggente del reparto contenzioso... ".
E" al riguardo evidente come l'indistinto riferimento, senza alcun reale e preciso informazione sui singoli titoli, non consentiva la esatta delimitazione dei titoli retribuibili che era invece richiesta dal bando in modo puntuale.
Per questo, essendo evidente il difetto originario della sua domanda, del tutto vanamente la ricorrente afferma che i titoli relativi agli incarichi e corsi svolti dalla stessa in quanto in possesso dell'Amministrazione dovevano essere retribuiti.
La possibilità di fare riferimento ai titoli già in possesso dell'Amministrazione presupponeva comunque l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, ma in difetto di una puntuale indicazione a tale proposito dell'interessata non poteva assolutamente scattare il poteredovere del responsabile di integrare la relativa documentazione.
In assenza di tale indicazione nella sua domanda, nessun giuridico rilievo poteva avere l'eventuale integrazione graziosamente operata in via di fatto dall'Amministrazione: l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è infatti un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della " par condicio " dei candidati.
Come la giurisprudenza ha più volte sottolineato, in materia di concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando, o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 01 febbraio 2010, n. 2610; Consiglio Stato, sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7443; Consiglio Stato, sez. V, 03 giugno 2010, n. 3486; Consiglio Stato, sez. VI, 19 novembre 1984, n. 644).

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