martedì 20 marzo 2012

Edilizia residenziale pubblica. Assegnazione alloggio. Decadenza per mancata abitazione. Illegittimità per carenza nell’accertamento .


L’assegnatario non rispetta gli obblighi imposti col provvedimento di assegnazione è soggetto a provvedimenti di autotutela N. Centofanti e P. Centofanti, Alloggi di edilizia residenziale pubblica: costruzione,assegnazione e cessione, in Guida Normativa per l’amministrazione locale, ( a cura di F. Narducci), 2011, 2672.
L’inadempimento va riferito agli obblighi che derivano al conduttore dal rapporto fra i quali vi è quello
di abitare stabilmente l’alloggio assegnato.
L’assegnatario deve dimostrare l’effettiva residenza, da determinarsi ai sensi dell’art. 43 c.c., ovvero l’abituale dimora in un determinato luogo ed è rilevata dalle consuetudini di vita della persona e dallo svolgimento di normali relazioni sociali in un determinato luogo.
La documentazione anagrafica in tal senso non ha un valore determinante essendo riconosciuta alla pubblica amministrazione la possibilità di verificare, attraverso accertamenti, la reale residenza nell’alloggio assegnato.
L’utilizzo dell’alloggio deve essere effettivo e personale e non può essere limitato a mero deposito di mobili o ad utilizzo saltuario che denota la disponibilità di un’altra residenza.
La decadenza dalla concessione di alloggio di edilizia economica e popolare deve conseguire alla verifica dell’effettiva volontà del beneficiario di abbandonare l’alloggio e dal fatto di non abitarlo abitualmente. Il provvedimento di decadenza per abbandono presuppone una verifica sia dell’elemento soggettivo, cioè dell’effettiva volontà di abbandonare l’alloggio assegnato sia dell’elemento oggettivo, cioè del fatto di non abitarlo abitualmente.
Prima dell’adozione del provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica l’autorità amministrativa non può omettere di verificare se l’abbandono stesso sia involontario, in quanto dovuto a particolari condizioni dell’assegnatario, come è avvenuto nel caso di specie in cui le condizioni di salute dell’assegnataria non potevano consentire l’ulteriore utilizzazione dell’alloggio, fino al ripristino delle minime condizioni igieniche necessarie .
È dubbio se la permanenza di un soggetto del nucleo familiare possa legittimare l’abbandono dell’alloggio da parte degli altri componenti. La giurisprudenza ha affermato che la decadenza dall’assegnazione deve essere pronunciata, se non vi è preventiva autorizzazione dell’ente che accerti la congruità della richiesta d’abbandono.
La revoca è legittima anche se l’abbandono è motivato da ragioni di vita o di lavoro e non sorretto, quindi, da animus derelinquendi .
Rilevano, a tal fine, anche comportamenti comunque indicativi di un disinteresse o di un non prevalente interesse del soggetto ad un'abitazione continua attraverso utilizzi intermittenti e sporadici e ciò anche se la mancata stabile occupazione sia motivata da ragioni di vita e di lavoro.
La ratio sottesa alla normativa in questione risiede nell'interesse pubblico a che, in conseguenza della penuria di abitazioni destinate ai meno abbienti, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica vengano, e restino, assegnati a chi intende farne un uso continuativo, non già un uso sporadico, occasionale o stagionale. (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 26 ottobre 2010, n. 7074).
Essa è ispirata non da finalità sanzionatorie, bensì dalla volontà di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano a disposizione di chi non ne abbia effettivamente bisogno. Non ha rilevanza in questo senso, né la saltuaria utilizzazione dell’alloggio stesso per motivi transitori, né la volontà di
La dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica per abbandono è un provvedimento di autotutela adottato a garanzia del perseguimento del pubblico interesse all’effettiva destinazione di un certo patrimonio immobiliare alle esigenze dei bisognosi.

Il provvedimento incide gravemente sulla sfera giuridica dell’assegnatario; pertanto, il potere di autotutela in parola non può che essere esercitato nel massimo rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento (che contribuiscono a delineare il principio di legalità dell’azione amministrativa) di cui all’art. 97 della Costituzione, quindi mediante il corretto contemperamento dei delicati interessi in gioco, vale a dire di quello, pubblico, alla assegnazione dell’alloggio a chi ne abbia reale necessità e quello, privato, dell’assegnatario di non vedersi sottratto l’alloggio se non quando ricorrano effettivamente e concretamente i presupposti stabiliti dalla legge. Ne consegue che lo stesso provvedimento deve fondarsi su un’adeguata istruttoria ed una congrua motivazione da cui risultino gli elementi valutati dall’amministrazione e l’iter logico da essa seguito per pervenire alla determinazione assunta. L’amministrazione comunale deve accertare in concreto se l’immobile è restato realmente disabitato, e non solo occasionalmente ma continuativamente per un determinato lasso temporale, ad esempio attraverso ripetuti accessi e/o la verifica dei consumi di energia elettrica, acqua, gas e telefono.
In assenza di tali accertamenti, la mancata residenza anagrafica nel Comune di assegnazione e l’assunzione di residenza anagrafica in altro comune non giustifica di per sé sola la revoca del provvedimento.
Nel caso di specie il provvedimento di decadenza impugnato è stato adottato per l'asserita sussistenza della prima delle due fattispecie contemplate dalla l.r. Basilicata sulla base del seguente presupposto di fatto: "non occupa l'immobile in modo stabile e continuativo, ma lo stesso è abitato saltuariamente dai figli dello stesso assegnatario".
Al di là di questa generica affermazione, nella motivazione del provvedimento di decadenza, non vi è traccia delle risultanze dell'istruttoria ovvero degli elementi probatori raccolti idonei ad accertare il verificarsi, in concreto, della fattispecie astrattamente prevista dalla norma regionale per disporre la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia economica e popolare.
La decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare per mancata stabile abitazione del medesimo presuppone, in assenza di un abbandono formale e definitivo, un comportamento comunque sintomatico del venir meno della destinazione dell'alloggio al soddisfacimento delle esigenze abitative dell'assegnatario e del suo nucleo familiare, che costituiscono le finalità cui obbedisce l'assegnazione degli alloggi in questione.
L'avvenuto accertamento di un non prevalente interesse del soggetto ad un'occupazione stabile e continua può essere indicativo del venir meno della destinazione dell'alloggio al soddisfacimento delle esigenze abitative proprie e della propria famiglia, circostanza questa che può giustificare la pronuncia di decadenza dall'assegnazione, che, altrimenti, se non verificata, è illegittima.
Nel caso di specie, l'istruttoria non evidenzia alcun elemento probatorio tale da consentire di affermare con ragionevole certezza che l'assegnatario dell'alloggio in questione, tenuto conto delle esigenze soggettive ed oggettive (ragioni di assistenza familiare e lavorative) dallo stesso rappresentate.
Né dai documenti prodotti dall’ente è possibile evincere la natura degli accertamenti ispettivi, che hanno indotto a desumere la circostanza della non stabile abitazione dell'alloggio, posto che la nota si limita a richiamare genericamente un' informativa della polizia municipale, senza però che emerga alcuna indicazione delle fonti di prova e delle verifiche effettuate che avrebbero condotto a tale conclusione.
T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 05/09/2011, n. 460, in Foro amm. TAR, 2011, 9, 2862 .

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