domenica 11 marzo 2012

Edilizia residenziale pubblica. Assegnazione alloggi. Decadenza. Priorità: prima si annulla la decadenza e poi si dichiara la non titolarietà dell’alloggio.


Consiglio di Stato  sez. III,  22 febbraio 2012,  n. 954
La sentenza del Tar Campania n. 17545/2010 ha ritenuto il ricorso in ottemperanza degli Im. fondato "....persistendo, da parte dell'Amministrazione, la mancata determinazione in ordine all'assegnazione ai ricorrenti di unità immobiliari".
Tale statuizione deve essere coordinata sia con la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4892 del 2009, che ha confermato la sentenza del Tar, sia con la illuminante sentenza, sempre di questo Consiglio di Stato, n. 1551/2011, che ha statuito: "...Da tutto ciò consegue il ripristino della posizione di assegnatario in capo ai signori Im ( salva la rinnovazione del provvedimento di decadenza a seguito di compiuta partecipazione procedimentale da parte dei destinatari, sostenuto da una rigorosa e adeguata motivazione sui presupposti, diversa da quella posta a supporto dell'atto annullato e idonea a superare l'affidamento consolidatosi)
L'Amministrazione deve adottare ogni atto e misura efficace per garantire l'utilità perseguita con l'instaurazione del giudizio e l'effettività dello stesso, e cioè rendere disponibile l'alloggio alla parte vittoriosa...".
Con l'annullamento giurisdizionale, infatti, è stato ripristinato a favore degli appellanti lo status di assegnatari, ma, ai fini risarcitori, deve tenersi conto che gli stessi sono rimasti pacificamente nella materiale disponibilità e nel godimento del bene, percependo i canoni della sublocazione.
Deceduti gli originari assegnatari dell'alloggio e non essendo i figli, odierni appellanti, conviventi, gli stessi non potevano essere destinatari della concessione in proprietà del bene pubblico, concessione peraltro che non hanno mai chiesto, né gli stessi hanno mai abitato nella casa popolare, ma non a causa del provvedimento di decadenza impugnato e successivamente annullato, ma per loro autonoma scelta, preferendo abitare altrove e subaffittare il bene di edilizia pubblica che derivava loro dal proprio genitore e destinato ex lege alle fasce sociali più deboli della società e bisognose di assistenza.
L'annullamento del provvedimento di decadenza ha legittimato in punto di diritto la disponibilità del bene.
La disponibilità che tuttavia nei fatti non è mai venuta meno non avendo la amministrazione attivato a suo tempo alcuna esecuzione materiale dell'atto di decadenza dichiarato illegittimo.
Deve tenersi conto che il provvedimento di assegnazione al successivo locatore, adottato a seguito di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello per il quale si è pronunziata la decadenza della concessione dell'alloggio, ha consolidato nel tempo i suoi effetti essendo rimasto inoppugnato .
Resta il fatto che il titolo di assegnazione in alcun modo può essere disapplicato o caducato in sede di ottemperanza.
Pertanto, da un lato il Tar ha correttamente statuito sulla non spettanza dell'alloggio in proprietà a favore dei ricorrenti, ma dall'altro, avrebbe dovuto respingere ogni domanda risarcitoria e ancor più quella per equivalente essendo andata la pronunzia addirittura oltre la domanda dei ricorrenti, in violazione dell'art. 112 c.p.c..

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