giovedì 22 marzo 2012

Esproprio. Acquiescenza alla procedura. Impossibilità di impugnazione del decreto di esproprio su atti precedenti l’accettazione dell’indennità.


La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 20 del d.p.r. nr. 327 del 2001 costituisce soltanto il prodromo di una possibile cessione volontaria del bene espropriato, la quale deve però pur sempre perfezionarsi successivamente con l'accordo sulla misura definitiva dell'indennità di espropriazione
l'eventuale accettazione dell'indennità provvisoria da parte del proprietario espropriando ha il valore giuridico di una mera proposta irrevocabile, alla quale deve seguire il negozio di cessione volontaria di cui al comma 8 del citato art. 20, ovvero - qualora il proprietario si sottragga al proprio obbligo di contrarre, o comunque per qualsiasi ragione non intervenga l'accordo inter partes- l'adozione di un formale decreto di esproprio da parte dell'Amministrazione procedente.
un eventuale accordo tra Amministrazione e proprietario sull'ammontare dell'indennità è destinato a perdere efficacia, qualora il procedimento espropriativo non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio (Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, nr. 4022).
È appunto quanto avvenuto nel caso che qui occupa, atteso che la dichiarazione di "condivisione" della determinazione dell'indennità, pur espressamente sottoscritta dagli odierni appellati, non risulta aver avuto alcun seguito nei sensi sopra precisati; pertanto, legittimamente gli stessi espropriati, una volta verificatisi i presupposti di fatto dell'occupazione c.d. usurpativa, si sono attivati con la domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio. Cons. Stato, sez. IV, 28/01/2011, n. 676. Leoni, Rassegne delle pronunce adottate dalla giurisprudenza amministrativa, Riv. giur. edilizia 2011, 1, 214-231.
Diversamente, l’accordo sull’indennità di espropriazione, per effetto di accettazione da parte dell’espropriando dell’ammontare offerto dall’espropriante, pur non avendo alcun effetto traslativo della proprietà del bene, si inserisce nel procedimento ablativo e assume pertanto natura negoziale pubblica.
Le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso, ma sono tuttavia condizionate alla sua conclusione, cioè alla stipulazione di una cessione volontaria o all’emanazione del decreto di esproprio, i quali realizzano il trasferimento della proprietà dall’espropriato all’espropriante e, conseguentemente, qualora tali condizioni manchino, l’accordo sull’indennità resta caducante e privo di qualsiasi effetto giuridico (Cass. Civ., n. 6867/2009).

Quando il decreto di esproprio è stato emanato, i ricorrenti non possono sollevare avverso il medesimo contestazioni (oltre tutto di tipo eminentemente formale) relative ad atti e fatti (quali lo spirare del termine in efficacia della dichiarazione di pubblica utilità) antecedenti all’accettazione dell’indennità, violando in sostanza le pattuizioni già raggiunte, peraltro dopo averne già beneficiato, incassando il corrispettivo del valore dei beni espropriati e il risarcimento dei danni accertati.
Nel caso si specie i ricorrenti hanno accettato e incassato l’indennità definitiva di esproprio ex art. 22, d.p.r. 327/2001 oltre all’indennità di occupazione d’urgenza e di occupazione temporanea per il periodo effettivamente intercorso e al risarcimento dei danni subiti per l’esecuzione dell’opera.
Tale comportamento determina l’acquiescenza alla procedura espropriativa per effetto dell’accettazione dell’indennità.
Col termine acquiescenza si indicano determinati effetti che la legge ricollega a comportamenti umani incompatibili con la volontà di avvalersi del sistema di impugnazioni previsto dall’ordinamento ( Campilongo S., Con il comportamento che equivale ad acquiescenza scata la rinuncia a far valere i vizi sul procedimento espropriativo, in Guida Dir., 12, 2012, 96
Dopo l’emanazione del decreto di esproprio non può pertanto essere impugnato l’atto pregresso della dichiarazione della pubblica utilità dell’opera che è atto conclusivo di un procedimento autonomo.
La dichiarazione ha natura provvedi mentale finalizzata ad imprimere al bene privato una specifica qualità.
Esso, pertanto, va impugnato immediatamente pena la decadenza (Cons. St. , sez. IV, 28.5.2009, n. 3338) .
La giurisprudenza ha pertanto dichiara inammissibile il ricorso contro il decreto di epsroprio per intervenuta acquiescenza alla procedura espropriativa e carenza d’interesse a far valere profili di illegittimità formale antecedenti all’accettazione dell’indennità (Tar Calabria – Sez. Reggio Calabria – Sent. n. 108/2012).

Nessun commento:

Posta un commento