sabato 10 marzo 2012

Accesso Atti

T.A.R.  Catania  Sicilia  sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 460

Parte ricorrente espone di avere chiesto formalmente alla Direzione dell'Azienda Ospedaliera l'accesso agli atti riguardanti il ricovero del proprio coniuge deceduto
L'odierna ricorrente giustificava la richiesta con la finalità di produrre in giudizio gli atti oggetto della suddetta istanza.In particolare, l'interessata chiedeva copia degli atti di seguito sinteticamente indicati:
A) atti di attestazione, schede e documenti amministrativi sui controlli periodici di sterilità (numero, frequenza, date ed esiti degli stessi) nel periodo di degenza del coniuge, con particolare riguardo alla sala operatoria, al reparto di terapia intensiva ed agli altri ambienti ospedalieri in cui era stata ospitato ed operato il Romeo;
B) atti di attestazione, schede e documenti amministrativi e sanitari attinenti la diagnosi di dimissione del coniuge della Pa., non riportata nella cartella clinica;
C) atti di attestazione, schede e documenti amministrativi concernenti l'eventuale inchiesta interna della Direzione sanitaria alla quale era seguita la chiusura del reparto di Cardiochirurgia, nonché tutti gli atti, anche endoprocedimentali, relativi a detta inchiesta.
L'Azienda ospedaliera intimata si costituisce in resistenza sostenendo innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per genericità, non essendo state articolare censure specifiche avverso il comportamento dell'amministrazione.
Infine, parte resistente contesta la fondatezza del ricorso, sostenendo che le cause del decesso non sono quelle enunciate dalla ricorrente, bensì quelle (diverse dalla setticemia) indicate nel certificato di morte.
Il collegio ritiene immeritevoli di adesione le eccezioni di inammissibilità sollevate da parte resistente.
Da un lato, il ricorso con il quale si contesta l'impedito accesso ai documenti amministrativi non necessita, al fine di rendere chiaro il petitum, della formulazione di motivi diretti avverso il provvedimento (nella specie, per altro, inesistente) col quale sia stato eventualmente negato espressamente l'accesso. È sufficiente, nel caso di inerzia dell'amministrazione, esporre i fatti e specificare le ragioni sottese alla richiesta di accesso, al fine di consentire al giudice la valutazione sulla sussistenza o meno del diritto all'accesso. Ove un diniego espresso fosse stato adottato, sarebbe stato sufficiente contestare le motivazioni poste a base di esso, senza necessità di articolare censure.
Né vi sono ragioni di privacy che nella specie possano ritenersi prevalenti sull'interesse della ricorrente a conoscere esattamente la situazione igienica del reparto in cui si verificò il decesso del coniuge, al fine, eventualmente, di poter esperire adeguati mezzi di tutela delle proprie ragioni risarcitorie. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Nonostante il rilascio da parte dell'Azienda, nelle more del giudizio, di alcuni atti, che parte ricorrente ha prodotto, permane un indubbio interesse, tutelato dall'ordinamento, a conoscere tutte le circostanze riguardanti la morte del coniuge, essendo stata fornita sufficiente prova delle ragioni che rendono ipotizzabile la sussistenza di responsabilità a carico delle strutture sanitarie in cui l'evento-morte si verificò.
Il ricorso deve, per quanto sopra precisato, essere accolto, per l'effetto ordinandosi all'amministrazione resistente di consentire l'accesso agli atti richiesti, in ricorso puntualmente indicati.

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