mercoledì 21 dicembre 2011

Ricorso giurisdizionale amministrativo. Giudizio di ottemperanza. 2/12/2011

Nel processo amministrativo il giudizio di ottemperanza risponde all'esigenza di garantire che l'azione amministrativa si conformi ad una decisione vincolante del giudice amministrativo od ordinario.
Nel giudizio di ottemperanza è ammesso l'esame nel merito.
Il giudice deve approfondire anche i motivi di opportunità che possono meglio indicare le modalità per l'esecuzione del giudicato, poiché esso ha la funzione di individuare l'azione più opportuna fra quelle possibili con i limiti derivanti dai motivi di interesse pubblico che regolano l'azione amministrativa.
Il correttivo D.L.vo 195/2011, art.1, lett. dd), elimina la disposizione che consentiva di proporre nel  giudizio di ottemperanza l’azione di risarcimento autonoma, ai sensi dell'art. 114. Comma 4,, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104.
Detta azione connessa all’originario giudizio di cognizione, non dipendente dal fatti in sé dell’ottemperanza, era già stata ridimensionata dalla giurisprudenza in applicazione della regola basilare del doppio grado di giudizio.
E’ stato affermato che nel processo amministrativo è inammissibile, anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, l'istanza risarcitoria ex art. 112, comma 4, c.p.a. formulata per la prima volta e portata direttamente alla cognizione del Consiglio di Stato nel giudizio di ottemperanza.
Nella fattispecie nessuna documentata e motivata domanda di risarcimento del danno né specifica azione di condanna erano state proposte in precedenza e, quindi, nessun giudicato si era formato su una pronuncia di condanna sul punto emessa nel relativo giudizio cognitorio. Consiglio Stato, sez. III, 05/05/2011, n. 2693.
N. CENTOFANTI, P. CENTOFANTI e M. FAVAGROSSA, Le Formulario del diritto amministrativo 2011, 216.

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