martedì 20 dicembre 2011

Distanze imposte dai piani regolatori e/o dal c.c. (12/2011).

Il proprietario di un immobile, qualora il vicino non rispetti le distanze minime fra le costruzioni dettate dal codice civile o dai regolamenti locali o dalle norme di paino regolatore, ha facoltà di esperire, a sua scelta, le azioni a tutela della proprietà.
La giurisprudenza ammette, infatti, alternativamente l’azione petitoria, l'azione possessoria e, ove intenda ottenere provvedimenti immediati, il procedimento di nuova opera o di danno temuto, senza che l’attore sia tenuto ad osservare alcun ordine di priorità nella scelta degli indicati strumenti processuali.
L’azione petitoria è disciplinata dall’art. 872 c.c.
La violazione delle norme di edilizia e di tutela ambientale contenute negli strumenti urbanistici o nei regolamenti di igiene che, in quanto contengono discipline sulle distanze, svolgono funzione integrativa dell'art. 872 c.c. comporta sia il risarcimento dei danni, sia la riduzione in pristino.
Nel caso in cui si tratti di una violazione alle norme portate dalle leggi speciali e considerate non integrative di quelle del codice civile, l’unica tutela ammessa è quella del risarcimento del danno, ex art. 872 c.c.
N. CENTOFANTI, P. CENTOFANTI e M. FAVAGROSSA,. Le distanze. Profili civilistici, edilizi, urbanistici. Teoria e pratica del diritto.Giuffré Milano 2011, 383.

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