mercoledì 21 dicembre 2011

Difensore civico 3/12/2011

Il difensore civico è stato istituito dal legislatore regionale con la funzione di intervenire, a richiesta del singolo cittadino o di associazioni, presso l'amministrazione regionale e presso gli altri enti locali della regione o delegati di funzioni regionali per assicurare che il procedimento amministrativo si svolga regolarmente e secondo i tempi previsti.
Egli esercita, più che una funzione di tutela, una funzione di stimolo alle eventuali inerzie della pubblica amministrazione nella fase preparatoria del procedimento.
Teoricamente potrebbe anche stimolare l'esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione sull'annullamento di atti viziati.
La legge 23/12/2009, n. 191, articolo 2 ,  ha obbligato i comuni  soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed e' competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Con detta soppressione se ne andata una importante forma di garanzia per i cittadini e si sa che nel bilancio di un comune tale soppressione ha inciso parecchio(sic)!  N. CENTOFANTI, P. CENTOFANTI e M. FAVAGROSSA, Le Formulario del diritto amministrativo 2011, 85.

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